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STATUTO DEL S.U.N.I.A. NAZIONALE
approvato
dal XIII Congresso Nazionale
in data 17 febbraio 2023

TITOLO 1 – I principi generali

Art. 1
Definizione

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) è una Organizzazione sindacale autonoma e laica che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale garantito a tutti.
L’adesione al S.U.N.I.A. è volontaria.
Essa comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture ed idee politiche.
L’adesione al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.
Il S.U.N.I.A. si riconosce nei principi fondamentali dello Statuto della CGIL con la finalità di affermare un “Sistema di tutela del cittadino“ e una linea di politica abitativa comune e condivisa sviluppando e valorizzando ad ogni livello nazionale e territoriale i rapporti definiti nel Patto federativo tra le due organizzazioni”.
Il S.U.N.I.A.è affiliato allo IUT (International Union of Tenants).
Il S.U.N.I.A. Nazionale ha sede a Roma.

Articolo 2
Scopi e principi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.
Il S.U.N.I.A. propugna l’impegno per il rafforzamento del ruolo dell’Unione Europea, il superamento dei particolarismi nazionali e l’integrazione europea per la definizione di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti. Il S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo nonché dei lavoratori o pensionati proprietari, usufruttuari o beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi:
· i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande;
· gli italiani che risiedono all’estero in relazione a tutte le problematiche abitative nel territorio italiano;
· i migranti.
Il S.U.N.I.A., in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone di realizzare i propri scopi mediante:
· la presenza attiva in tutte le sedi e istanze competenti per contribuire alla soluzione dei problemi strettamente collegati all’assetto ed al governo del territorio, alla normativa e ai diritti degli utenti della casa anche in ambito condominiale, alla sostenibilità ambientale, all’edilizia abitativa, alla qualità e organizzazione della città, alle attrezzature urbane, ai servizi sociali, alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione delle periferie ed alla qualità della produzione edilizia;
· la gestione democratica di tutti gli aspetti della locazione e mediante la contrattazione anche vertenziale, sia individuale che collettiva con la proprietà edilizia, sia pubblica che privata, l’elaborazione di proposte e la sollecitazione di provvedimenti legislativi, la promozione di forme di cooperazione tra soggetti destinatari degli interventi di edilizia sociale;
· la partecipazione diretta degli assegnatari alla gestione democratica ed efficiente del patrimonio alloggiativo pubblico, con particolare riguardo alla sua migliore conservazione, alla applicazione del canone sociale ed alla determinazione dei canoni alloggiativi, tutelando con contenuti solidaristici le condizioni dei più deboli;
· la promozione e la partecipazione in organismi e commissioni per la conciliazione e il componimento stragiudiziale delle vertenze e delle controversie secondo quanto previsto dal Dlgs 43/2010, n. 28, dalla legge 9 agosto 2013 n.69 e dalle direttive e regolamenti UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie;
· la rappresentanza dei proprietari utenti a tutela del cittadino, del lavoratore e del pensionato che sia proprietario, usufruttuario, beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, riconoscendo ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi, un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela, promuovendo tra i proprietari utenti e gli inquilini, nei rapporti condominiali, la cultura della convivenza civile e della partecipazione; e tutelando le esigenze dell’utente proprietario, riconfermandone il ruolo centrale nell’assemblea e rispetto all’amministratore in tutti i rapporti condominiali;
· la tutela dell’utente consumatore dei beni, servizi, e prestazioni connessi all’abitare sia in relazione ai costi e alle tariffe, sia in relazione alla qualità e standard dell’offerta;
· la specifica iniziativa e la sua piena legittimazione, in quanto associazione di tutela e rappresentanza, alle Azioni di classe previste dall’articolo 140 bis del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del Consumo), e dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 (azioni di tutela collettiva nei confronti della pubblica amministrazione) compresa l’iscrizione del S.U.N.I.A. all’elenco previsto dal Decreto 17 febbraio 2022, n. 27 del Ministero della Giustizia recante “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe”;
· il pieno riconoscimento della formazione come scelta politica e organizzativa fondamentale, attuata con la promozione e l’organizzazione di iniziative formative e di aggiornamento degli operatori sindacali e sociali nel settore abitativo, del territorio, dell’ambiente e dei servizi connessi all’abitazione;
· la edizione di pubblicazioni periodiche;
e inoltre:
· promuovendo una costante azione unitaria con il SICET e l’UNIAT;
· sviluppando particolari rapporti di intesa e di collaborazione con le strutture di categoria della CGIL, lo SPI, le associazioni collaterali alla CGIL, nonché con altre Associazioni o Enti che svolgono la loro attività in qualsiasi settore interessi gli inquilini, gli assegnatari, i concessionari e utenti dell’abitazione;
· promuovendo ad ogni livello altre forme associative ed onlus e no profit comunque denominate al fine di raccogliere e sostenere le istanze dei cittadini, tutelandone i legittimi interessi e favorendo il miglior funzionamento degli Enti preposti alla gestione del patrimonio abitativo.
Il S.U.N.I.A. non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 articolo 111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
· rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
· obbligo di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
· assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità e della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati maggiori di età con diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione sindacale, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;
· obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;
· libera eleggibilità degli organi direttivi attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti alle Assemblee congressuali primarie convocate con idonee forme di pubblicità, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni congressuali, ai bilanci e ai rendiconti;
· intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 3
I servizi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale in stretta integrazione con il Sistema servizi CGIL e la sinergia dei servizi fiscali anche mediante convenzioni con INCA ed Enti, Società, singoli professionisti o associati, e con il supporto informatico rappresentato dal sito Internet.
La carta dei servizi è il documento approvato dal Comitato direttivo nazionale che per il supporto e l’orientamento agli iscritti contiene l’insieme degli strumenti interni ed esterni messi a disposizione degli stessi nei vari settori di interesse per i conduttori e i proprietari utenti a livello di convenzioni con professionisti tecnici e legali che devono essere sottoscritte in tutte le strutture ove siano operanti, accordi con i CAAF CGIL, convenzioni per servizi bancari e assicurativi, convenzioni con imprese nei settori edilizi ed energetici. La carta dei servizi approvata dal direttivo nazionale è recepita dalle strutture territoriali integrandola con eventuali altre specifiche convenzioni.
La Consulta dei legali è la struttura costituita da tutti gli avvocati operanti in convenzione con le strutture territoriali. E’ organismo di confronto, dibattito, formazione anche attraverso lo strumento informatico e con il sito Forum dei legali S.U.N.I.A.. Riveste funzioni consultive per il Comitato direttivo nazionale e la Segreteria nazionale e di supporto alla elaborazione di proposte in materia giuridica riguardante i temi di interesse sindacale. Si articola in Consulte regionali che svolgono analoghe funzioni per la struttura regionale. Entro 30 giorni dalla tenuta dei Congressi Nazionale e Regionali, le Consulte eleggono rispettivamente il Presidente della Consulta nazionale e il Presidente della Consulta regionale ove costituita.
Il S.U.N.I.A. ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con società private, anche promuovendone la costituzione, a condizione che i fini sociali e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i principi generali e le finalità del S.U.N.I.A..
Servizi richiesti da non iscritti possono essere forniti esclusivamente in presenza di specifici adempimenti, rientranti nelle finalità istituzionali del S.U.N.I.A., previsti e attribuiti all’organizzazione sindacale dalle normative, quali l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione agli accordi territoriali di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2017, a condizione che:
· non rientrino tra le attività indicate dall’articolo 2195 del Codice Civile;
· siano resi con la medesima struttura e con le modalità organizzative impiegate
per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Organizzazione;
· i corrispettivi versati dal richiedente non eccedano i costi di diretta imputazione e
non riguardino operazioni soggette ad Ires ai sensi articolo 143 comma 1 DPR
22/12/1986 e fuori dal campo Iva ai sensi articolo 4 DPR 26/10/1972 n. 633.

Articolo 4
Tutela e rappresentanza dei proprietari utenti nell’ambito del SUNIA

Il SUNIA garantisce a tutti i livelli, nazionale e territoriale, la rappresentanza dei proprietari utenti a tutela del cittadino, del lavoratore e del pensionato che sia proprietario, usufruttuario, beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, riconoscendo ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi, un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela.
All’uopo il SUNIA, attraverso la nomina, nell’ambito del gruppo dirigente della federazione territoriale, di una figura di responsabile organizzativo dello specifico settore di attività, si propone di:
· promuovere tra i proprietari utenti e gli inquilini, nei rapporti condominiali, la
cultura della convivenza civile e della partecipazione;
· tutelare le esigenze dell’utente proprietà, riconfermandone il ruolo centrale
nell’assemblea e rispetto all’amministratore in tutti i rapporti condominiali;
· fornire direttamente o tramite convenzioni esterne, adeguati servizi ai propri associati;
· elaborare, insieme alle altre Organizzazioni democratiche dell’utenza, linee di
proposta ed iniziative a tutela dell’utenza in generale e del bene casa e dei servizi
connessi all’abitazione.
· assicurare, d’intesa con la segreteria, la visibile configurazione esterna della attività di tutela e la funzionalità operativa per i proprietari utenti
· Il SUNIA rilascia la tessera associativa che, nel caso dei proprietari utenti, deve riportare chiaramente la dicitura “associato proprietario utente”. Nella tessera sara’ riportato accanto al simbolo del SUNIA anche il logo APU per individuare gli associati proprietari utenti aderenti al SUNIA.
Il coordinatore designato opera al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica del SUNIA e dei suoi organismi dirigenti nella definizione delle politiche di tutela degli associati per le tematiche connesse alla proprietà utente ed al condominio nel rispetto delle norme statutarie del SUNIA.
In adempimento di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, il direttivo nazionale del SUNIA può convocare un’assemblea -conferenza nazionale con funzioni di indirizzo politico nelle specifiche materie di interesse della proprietà utente e del condominio.
Le attività di servizio e gli sportelli di consulenza sia del SUNIA che per la proprietà utente sono unificati fatte salve eventuali decisioni in ordine ad una diversa articolazione operativa e territoriale in rapporto alle esigenze organizzative.

Articolo 5
Diritti e doveri dell’iscritto

L’iscrizione al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale, anche attraverso sottoscrizione della delega nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ogni iscritto ha il diritto di:
· partecipare alla formazione della linea politica, delle piattaforme contrattuali e delle deliberazioni del Sindacato;
· essere tutelato dal S.U.N.I.A., in conformità al presente Statuto, nei confronti della controparte pubblica o privata, sul piano vertenziale e su quello legale;
· essere elettore, accedere alle cariche elettive.
Ogni iscritto ha il dovere di:
· rispettare il presente Statuto;
· partecipare all’attività dell’Organizzazione, rendendone viva la vita democratica;
· versare regolarmente le quote associative.
L’iscritto designato ad incarichi in organismi pubblici è tenuto a svolgere il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà mantenere con l’Organizzazione rapporti continui di informazione. Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi designanti.
E’ facoltà degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive alle riunioni degli organi stessi.

Articolo 6
Democrazia e unità sindacale- Forum delle donne

Il S.U.N.I.A. ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.
Democrazia e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’Organizzazione siano:
· la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’Organizzazione stessa e la tutela delle minoranze;
· la garanzia della massima partecipazione di tutti gli iscritti interessati alle decisioni. Tutte le cariche direttive sono elettive; gli organi dirigenti devono essere rinnovati nei termini stabiliti dal presente Statuto. Le vacanze che si verificassero negli organi direttivi, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi interessati, fino al massimo di un terzo dei loro componenti.
Nelle elezioni degli organi direttivi si applica il sistema del voto segreto.
Sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.
Le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza. Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal presente Statuto.
Per l’assunzione di qualsiasi carica direttiva negli organi dirigenti è necessaria l’iscrizione al S.U.N.I.A..
La selezione dei gruppi dirigenti a livello di Segretari generali e componenti della Segreteria deve consentire la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell’incarico di Segretario generale e di membro della Segreteria non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Eventuali deroghe o proroghe proposte devono essere approvate dal Comitato direttivo nazionale.
Le presenti norme avranno decorrenza a partire dal X Congresso.
Le decisioni relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono rimesse agli organi
competenti e devono essere oggetto di periodica verifica da parte degli organi direttivi competenti, in relazione all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.
Al fine di garantire la piena partecipazione alla vita del Sindacato di tutte le compagne impegnate a qualsiasi livello nell’Organizzazione anche per uno specifico contributo all’elaborazione delle scelte politiche e organizzative, viene costituito il forum delle donne. Alla prima riunione utile, il forum previa approvazione di un Regolamento condiviso con la segreteria nazionale del S.U.N.I.A., nominerà il responsabile del forum e la struttura politica necessaria per il suo funzionamento.
In tutte le deliberazioni relative alla nomina negli organismi dirigenti a tutti i livelli dell’Organizzazione devono essere garantiti criteri e scelte che siano ispirati al raggiungimento di una tendenziale parità di rappresentanza di genere.

Titolo II – Forme organizzative e organi di direzione

Articolo 7
Struttura organizzativa

Il S.U.N.I.A. è articolato nelle seguenti strutture:
· federazioni territoriali;
· strutture regionali;
· organi dirigenti nazionali.
Le federazioni territoriali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato, di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento, in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.
Le sezioni di base del S.U.N.I.A. possono essere costituite a livello di quartiere circoscrizionale, comunale o intercomunale.
È facoltà nell’ambito regionale, ove siano presenti particolari condizioni territoriali, sociali, demografiche ed organizzative, costituire una unica federazione regionale che assolve, con le modalità previste dallo Statuto, il compito ed il ruolo delle istanze territoriali.
I comitati di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento permanente con la struttura territoriale del S.U.N.I.A..
La sezione costituisce il primo momento dell’organizzazione di base nei diversi settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale del quadro attivista volontario.
Sua istanza fondamentale è l’assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione che deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Articolo 8
La Federazione territoriale

La Federazione territoriale è l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni e delle attività sindacali sul territorio.
Essa può essere alternativamente costituita in:
· Federazione provinciale;
· Federazione comprensoriale;
· Federazione metropolitana;
· Federazione regionale.
L’adozione di una specifica forma organizzativa spetta al Comitato direttivo nazionale acquisiti gli orientamenti delle realtà capoluogo interessate e della struttura regionale.
Essa gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.
Organi direttivi della Federazione territoriale sono:
· Il Comitato direttivo territoriale;
· la Segreteria.
Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo.
Il Comitato direttivo territoriale e il Collegio dei Sindaci sono eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene di norma ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo territoriale adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
L’ordine del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione del Comitato direttivo territoriale uscente sull’attività svolta dalla Federazione e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per il periodo intercorrente dal precedente Congresso.
Il Congresso decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica, in numero dispari, degli organi direttivi. Il Comitato direttivo territoriale nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina del Segretario Generale territoriale, dell’eventuale Vice Segretario e della Segreteria.
Le riunioni del Comitato Direttivo territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei propri componenti.
Competenze del Comitato direttivo territoriale sono:
· approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
· approvazione del regolamento congressuale;
· approvazione del regolamento del Comitato direttivo territoriale atto a garantirne il corretto funzionamento e del regolamento del trattamento del personale dipendente;
· la definizione delle quote associative annuali previa verifica della loro armonizzazione con quelle definite in ambito regionale e nazionale;
· decisione sull’indirizzo generale dell’attività sindacale sul territorio;
· verifica della attività gestionale;
· individuazione e modalità di funzionamento delle strutture decentrate;
· formazione quadri;
· concorrere, congiuntamente alla segreteria, ad ogni iniziativa e attività finalizzate a rendere concretamente operante la struttura regionale;
Il Segretario Generale territoriale è il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato Direttivo territoriale al Vice Segretario e per assenza di questi ad un componente della Segreteria.
La Segreteria provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura territoriale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo territoriale.
Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo delle attività amministrative della Federazione territoriale. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Comitato Direttivo territoriale deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo territoriale, almeno una volta al trimestre.
Alle riunioni del Comitato Direttivo territoriale partecipano di diritto, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale.
Il Comitato Direttivo territoriale può eleggere il Presidente e un Vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimenti, che ne presiede i lavori, ne convoca le riunioni su proposta della Segreteria e può essere dotato di un regolamento di funzionamento comunicato al Comitato Direttivo nazionale.
Il Comitato Direttivo territoriale può decidere una indennità di carica a favore del suo Presidente e del Presidente del Collegio dei Sindaci.
Il Comitato direttivo territoriale adotta con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto modifiche e integrazioni allo Statuto territoriale che si rendessero necessarie per intervenute normative di legge o regolamentari, per adeguare lo stesso alle modifiche apportate allo Statuto nazionale come deciso dal Comitato direttivo nazionale.

Articolo 9
La struttura regionale

In ogni Regione è costituita la Struttura regionale del S.U.N.I.A. composta dal Comitato direttivo regionale, dalla Segreteria regionale e dal Segretario generale regionale con il compito di elaborare ed attuare le linee di politica sindacale e di dirigere l’iniziativa politica in relazione agli specifici deliberati congressuali.
La struttura regionale è denominata “S.U.N.I.A.” seguita dal nome della Regione.
La Struttura regionale dotata di autonomia organizzativa ha il compito di direzione politica regionale.
Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi territoriali. Elegge il Comitato Direttivo regionale e nomina il Collegio Regionale di Garanzia.
Approva lo Statuto regionale e le sue eventuali modifiche.
Elegge i delegati al Congresso nazionale.
Il Comitato direttivo regionale nella sua prima riunione procede alla nomina del Segretario generale regionale e della Segreteria.
Spetta alla Struttura regionale definire ruoli e compiti delle organizzazioni territoriali, rendere omogenea e trasparente la gestione di ogni Struttura, concorrere e contribuire con il Comitato Direttivo nazionale e con la Segreteria nazionale al dimensionamento territoriale delle federazioni e all’individuazione dei criteri per la costituzione di eventuali comprensori, finalizzando tali azioni ad una migliore razionalità politico organizzativa e di intervento politico sindacale sul territorio.
La Struttura regionale sviluppa inoltre le politiche del territorio e quelle ambientali ed edilizie finalizzandole alla costruzione di una apposita vertenzialità di materia.
Spetta alla Struttura regionale designare i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi pubblici (o di rappresentanza) di carattere regionale ed inoltre, orientare e coordinare i rappresentanti del S.U.N.I.A. negli organismi territoriali politicamente equiparabili.
Sono inoltre compiti della Struttura regionale:
· convocare periodicamente le riunioni congiunte delle Segreterie e dei Comitati direttivi di tutte le federazioni territoriali facenti parte della Regione sui temi e problematiche di carattere e interesse regionale;
· definire, di intesa con le Strutture territoriali interessate e col Comitato direttivo nazionale, le necessità organizzative sul territorio e gli ambiti dei livelli territoriali;
· sviluppare in relazione alle indicazioni nazionali e alle necessità territoriali gli appositi indirizzi normativi;
· coordinare le attività di consulenza, di assistenza e formazione con riferimento alle iniziative sindacali di carattere regionale.
Il Comitato direttivo decide le modalità di impiego di eventuali risorse provenienti dalle Federazioni territoriali e le conseguenti rendicontazioni.
Le federazioni territoriali presenti e costituite nell’ambito della Regione sono associazioni giuridicamente, statutariamente e amministrativamente autonome dalla Struttura regionale che non risponde delle obbligazioni assunte dalle federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente, ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto che, pertanto, ne rispondono in proprio comprese le spese per il funzionamento dei propri organi dirigenti.
Per assicurare il massimo coordinamento tra centro nazionale e strutture regionali e per il necessario confronto tematico e organizzativo, la segreteria nazionale convoca riunioni con i segretari regionali, le cui risultanze, valutazioni e proposte condivise saranno oggetto di specifiche successive riunioni, convocate da ogni segretario regionale, dei rispettivi comitati direttivi.
Per motivate esigenze organizzative e funzionali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del presente Statuto, il Comitato direttivo nazionale può decidere di avviare, recependo esplicite richieste deliberate dai Comitati direttivi delle strutture interessate, procedimenti di accorpamento di strutture regionali con conseguente assunzione di dimensioni interregionali : in tal caso le funzioni della struttura interregionale saranno le medesime previste per strutture regionali e disciplinate dal presente articolo.

Articolo 10
Funzionamento degli organi regionali e territoriali

Il funzionamento degli organi regionali e territoriali, previsti dai precedenti articolo 8 e 9 è regolato, con autonomi statuti delle Strutture regionali e delle Federazioni territoriali, sulla base dei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 oltre che dai principi generali del presente Statuto.

Articolo 11
Organi nazionali

Sono organi nazionali:
1) il Congresso Nazionale;
2) il Comitato Direttivo nazionale
3) la Segreteria.
E’ organo di controllo amministrativo: il Collegio nazionale dei Sindaci.
E’ organo di giurisdizione interna e di garanzia: il Collegio nazionale di Garanzia.

Articolo 12
Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A.. E’ convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo nazionale o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.
I delegati sono eletti nei congressi regionali. Il Comitato Direttivo nazionale deciderà con la maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi regionali e territoriali garantendo l’attuazione dei principi di cui all’articolo 5 del presente Statuto.
Il Congresso nomina:
· la Presidenza dei lavori;
· la Commissione per la verifica dei poteri;
· la Commissione elettorale;
· la Commissione per la stesura della risoluzione politica;
· la Commissione per le modifiche dello Statuto;
· la Segreteria per la tenuta del verbale dei lavori del Congresso.
· La Commissione elettorale propone il numero e i nominativi dei componenti degli organismi da eleggere.
Il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei delegati al Congresso Nazionale è deciso dal Comitato Direttivo nazionale che potrà tenere presente l’articolazione dell’organizzazione sul territorio.
Compiti del Congresso nazionale sono:
· definire gli orientamenti generali del S.U.N.I.A.;
· eleggere il Comitato direttivo nazionale; – eleggere il Collegio nazionale dei Sindaci;
· eleggere il Collegio nazionale di Garanzia.
· Il Congresso può deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del S.U.N.I.A. per il quale è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei delegati. A tal fine occorre che le proposte di modifica dello Statuto, segnate all’ordine del giorno del Congresso, siano preventivamente sottoposte a discussione con possibilità di emendamenti e votazione in tutti i Congressi.
· I componenti degli organi nazionali uscenti del S.U.N.I.A., ove non delegati, possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
· La sede del Congresso è stabilita dal Comitato direttivo nazionale.

Articolo 13
Comitato direttivo nazionale – Riunioni in videoconferenza degli Organi e dei Collegi

Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A. tra un congresso e l’altro. Ad esso è affidato il compito di direzione del S.U.N.I.A. nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.U.N.I.A. si articola, di provvedere alla Convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale.
E’ eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato direttivo nazionale provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale di garanzia, nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo nazionale è presieduto dal proprio Presidente dal quale è convocato su proposta della Segreteria almeno una volta a quadrimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei componenti del Consiglio stesso, fatti salvi gli adempimenti statutari.
Alla prima riunione dopo il Congresso, il Comitato direttivo nazionale elegge il proprio Presidente e il Vice-Presidente con funzioni vicarie del Presidente in caso di impedimenti, ed elegge con votazioni distinte il Segretario Generale, e su proposta di questo, l’eventuale Vice Segretario e i componenti della Segreteria nazionale.
Il Comitato direttivo approva il proprio Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento che si applica anche ai Comitati direttivi territoriali che non avessero provveduto a dotarsene e del Regolamento relativo al trattamento del personale dipendente del S.U.N.I.A. nazionale.
E’ competenza del Comitato direttivo nazionale fissare la quota nazionale minima di iscrizione al S.U.N.I.A., fatte salve specifiche e motivate esigenze territoriali assunte con deliberazioni del Comitato direttivo territoriale e comunicate alla Segreteria nazionale.
È competenza del Comitato direttivo nazionale di deliberare il ristorno della quota tessera al S.U.N.I.A. nazionale.
Il Comitato direttivo nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all’esercizio dell’anno precedente.
Spetta al Comitato direttivo nazionale decidere, con maggioranza dei 3/4 dei votanti, e lo scioglimento di un organo direttivo o esecutivo regionale o territoriale che assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla organizzazione, perché in contrasto con i princìpi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti), il mancato adeguamento alle normative fiscali e tributarie e/o il mancato adeguamento alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche se per espressa indicazione del Responsabile della protezione dei dati, la mancata registrazione dello statuto regionale o territoriale ovvero il suo mancato adeguamento, se richiesto, a quello nazionale rendendo impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l’immagine del S.U.N.I.A. e determinare responsabilità collettive dell’Organizzazione.
Il Comitato direttivo nazionale ratifica la modifica del Patto federativo con la CGIL sottoscritto dalla Segreteria nazionale in persona del Segretario generale.
Nomina i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi di carattere nazionale e interregionale. Esso può articolare il suo lavoro per dipartimenti, commissioni o gruppi.
Le sue deliberazioni devono essere adottate in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
A cura della Segreteria le decisioni del Comitato direttivo nazionale vengono portate a conoscenza delle Federazioni territoriali e delle Strutture regionali.
Il Comitato direttivo nazionale può convocare Assemblee nazionali con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Conferenza dei quadri e dei comitati, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle organizzazioni nazionali, regionali e territoriali e di prendervi la parola.
Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi votanti e comunque almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, e consultate le strutture interessate, delibera sulla costituzione di nuove strutture territoriali anche attraverso accorpamenti di strutture pre-esistenti.
Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto delibera le modifiche del presente Statuto che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti a normative intervenute tra un congresso e l’altro.
Il Comitato direttivo nazionale delibera a maggioranza dei 3/4, e comunque almeno il 50%+1 degli aventi diritto, dei votanti l’adozione di delibere regolamentari e di attuazione statutaria che si rendano necessarie nel periodo di tempo che intercorre tra un Congresso nazionale e quello successivo per disciplinare questioni urgenti e indifferibili colmando l’assenza di disposizioni che rischia di compromettere la operatività delle strutture a tutti i livelli. Le eventuali deliberazioni assunte sono riportate in nota al testo dello Statuto vigente.
Delibera, altresì, sulla costituzione di nuovi ambiti tematici e di rappresentanza fissandone finalità e compiti e modalità di coordinamento in analogia a quanto stabilito all’articolo 4 del presente Statuto.
Il Segretario Generale è il legale rappresentante del S.U.N.I.A. di fronte a terzi ha la legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato direttivo nazionale al Vice Segretario e per assenza di questi ad altro componente la Segreteria.
I componenti del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale di Garanzia partecipano di diritto alle riunioni del Comitato direttivo nazionale con facoltà di parola e senza diritto di voto.
L’eventuale decisione di indire riunioni in videoconferenza, sia riguardanti la totalità dei partecipanti che parte di essi è deliberata per motivate ragioni dalla Segreteria nazionale relativamente alle sue riunioni e, sentito il Presidente del Comitato Direttivo nazionale, per le riunioni dell’organismo presieduto, dalle Segreterie regionali e da quelle territoriali per le riunioni degli organismi di competenza e decisa dai Presidenti dei Collegi, sindacale, di garanzia, rispettivamente riguardo alle riunioni degli organismi da essi presieduti.
Con le decisioni di attivare le riunioni a distanza sono stabilite altresì le modalità di voto nel rispetto dei principi di partecipazione democratica assicurati dal presente statuto.

Articolo 14
Segreteria

La Segreteria è l’organo che assicura la gestione continuativa del S.U.N.I.A. e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale. Essa attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale del S.U.N.I.A., assicura la direzione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente con le Federazioni. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria provvederà a costituire un Comitato esecutivo con funzione di coordinamento operativo per l’attuazione programmatica, fissandone le competenze.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti di lavoro, degli uffici e dei servizi del S.U.N.I.A.. Può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro e ne coordina l’attività, nomina i collaboratori tecnici e politici.
A tutti i suoi componenti devono essere attribuiti, su proposta del Segretario generale, precisi incarichi e responsabilità di lavoro. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all’organo esecutivo.
La Segreteria tiene un registro dei verbali delle riunioni, discute e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, impartisce direttive all’amministrazione ed esamina periodicamente il suo operato.

Articolo 15
Collegio nazionale dei Sindaci

Il Collegio nazionale dei Sindaci revisori è l’organo di controllo della attività amministrativa del S.U.N.I.A. ai vari livelli. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
I componenti eletti a far parte del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio del S.U.N.I.A., controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Inoltre presenta al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci riguardanti il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente entro 30 giorni dal Congresso nazionale, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.
Il Presidente ha altresì il compito di verificare la corretta presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivi delle Federazioni territoriali nei termini dello Statuto, segnalando gli esiti della verifica alla Segreteria nazionale.
Conseguentemente, su richiesta della Segreteria nazionale, potrà precedere a specifiche attività ispettive i cui risultati verranno sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al Comitato Direttivo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 16
Collegio nazionale e Collegio regionale di Garanzia

Il Collegio nazionale di Garanzia è l’organo che deve assicurare statutariamente i diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti, nonché di giurisdizione interna del S.U.N.I.A..
Il Collegio nazionale di Garanzia opera quale organo di seconda istanza. Ove non risulti costituito il Collegio di Garanzia regionale previsto dall’articolo 9, opera come organo di prima istanza.
Il Collegio nazionale di Garanzia nonché gli eventuali Collegi Regionali di Garanzia, ove costituiti, sono composti da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio, tenendo conto delle funzioni di garante e giudicante che sono chiamati a svolgere, sono scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente, entro 30 giorni dal Congresso nazionale, cui spetterà la responsabilità delle convocazioni e del funzionamento dello stesso.
Compiti del Collegio Regionale di Garanzia, ove costituito, e del Collegio Nazionale (sia laddove operi in prima istanza per l’assenza dei Collegi Regionali sia in fase di seconda istanza) sono:
· provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su segnalazione di un singolo iscritto o di un organo dirigente;
· decidere, in modo adeguatamente motivato, se adottare o meno provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto, così dicasi in caso di archiviazione del procedimento;
· decidere, in ultima istanza, in ordine ai ricorsi presentati dagli iscritti, contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle istanze inferiori;
· fornire alle istanze che ne facciano richiesta la corretta interpretazione delle norme statutarie;
· istruire il procedimento di sospensione cautelativa di un organismo regionale e dirigente territoriale;
· valutare, con provvedimento motivato, le eventuali incompatibilità ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le delibere del Collegio Nazionale di Garanzia e del Collegio Regionale devono essere attuate, rispettivamente, dal Comitato direttivo nazionale e dal Comitato direttivo regionale.
Il Collegio Nazionale di Garanzia ed i Collegi Regionali laddove costituiti devono dotarsi di un regolamento attuativo dei principi fondamentali di cui al Titolo III del presente Statuto.

Titolo III – Della disciplina

Articolo 17
Sanzioni disciplinari

E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al S.U.N.I.A. il cui comportamento sia contrario ai principi contenuti nel presente Statuto e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o che assume comportamenti e atteggiamenti gravemente offensivi nei confronti degli altri partecipanti durante le riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli ovvero attraverso messaggi e comunicazioni anche all’interno dei siti social dell’Organizzazione, tali da alterare e compromettere l’indispensabile, imprescindibile e corretto confronto democratico nell’organizzazione garantiti dal presente statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
· biasimo scritto;
· sospensione sino a dodici mesi dall’Organizzazione e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
· espulsione dall’Organizzazione.
Tali sanzioni sono relazionate al tipo ed alla gravità delle infrazioni tra cui vanno comprese le seguenti:
· comportamenti e atteggiamenti in contrasto con lo Statuto;
· molestie sessuali;
· reati dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva;
· atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimento penale, la segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto, anche se le violazioni non siano strettamente collegate all’attività sindacale. Avverso la sospensione cautelativa è data facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia competente.

Articolo 18
Procedure nei provvedimenti disciplinari

L’attivazione delle procedure avviene sulla base di una segnalazione scritta di un organismo o di un semplice iscritto. Il Presidente del Collegio investe della procedura il Collegio stesso nella sua prima riunione che designa, tra i suoi componenti, colui che conduce l’istruttoria. Questi, ove ritenga la segnalazione palesemente infondata, può richiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento.
L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria alla archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria e l’obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.
In ogni caso l’attività istruttoria su ogni segnalazione di violazione disciplinare deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione. La decisione del Collegio deve essere adottata non oltre i quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.
L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.
L’iscritto può far pervenire al Collegio memorie a difesa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’iscritto colpito dal provvedimento può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni, al Collegio di garanzia nazionale.
Il ricorso sospende provvisoriamente la esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il Comitato Direttivo competente, in attesa dell’esito del ricorso, può adottare la sospensione cautelare.
I Collegi di Garanzia adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza semplice.

Titolo IV – Norme Generali

Articolo 19
Sospensione e scioglimento di organi direttivi

Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere cautelativamente gli organi direttivi di una struttura regionale o territoriale, sentito il parere della Segreteria Nazionale che, in caso di accoglimento, nomina un Commissario provvisorio.
Tale procedura è consentita in presenza di assunzione di posizioni che sono incompatibili con l’appartenenza al Sindacato perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto.
Analogo procedimento può essere intrapreso qualora l’organismo non sia in grado di funzionare.
La Segreteria nazionale può proporre al Comitato direttivo nazionale lo scioglimento dell’organismo, anche se lo stesso non è stato sospeso cautelativamente.
Il Comitato direttivo nazionale decide sullo scioglimento con maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei votanti, e comunque almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.
Il Comitato direttivo nazionale designa, con analoga maggioranza, un Commissario eventualmente affiancato da una Commissione straordinaria di garanzia con i poteri dell’organismo disciolto che dovrà organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.
Sia il Collegio di Garanzia che il Comitato direttivo nazionale ove richiesti, sono tenuti, prima di decidere, a sentire le ragioni dei componenti dell’organismo territoriale su cui si chiede di intervenire.
Il Comitato direttivo nazionale può contestualmente annullare atti posti in essere dall’organo sciolto.
In presenza di accertate cause di necessità ed urgenza, ed essendo vacante la carica di legale rappresentante della Struttura regionale o della federazione territoriale e in ogni caso in situazioni di particolare gravità ed emergenza per la struttura interessata tali da comprometterne le possibilità operative e gestionali, la Segreteria Nazionale per consentire l’adempimento di atti connessi alla rappresentanza della Struttura regionale o della federazione territoriale può nominare un commissario straordinario con le funzioni di legale rappresentante salvo ratifica della nomina al primo Comitato direttivo nazionale successivo alla deliberazione.

Articolo 20
Incompatibilità

Si considerano incompatibili con l’appartenenza all’Organizzazione iniziative di singoli o gruppi per costituire organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività del S.U.N.I.A., ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompano l’unità del S.U.N.I.A..
L’adesione al S.U.N.I.A. è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
L’autonomia del S.U.N.I.A. è tutelata dalle seguenti incompatibilità con le cariche dell’Organizzazione a tutti i livelli producendone la decadenza:
· membri del Governo, del Parlamento Nazionale ed Europeo;
· consiglieri e/o amministratori regionali, provinciali e di comune capoluogo di provincia, nello stesso ambito territoriale della carica S.U.N.I.A.;
· segretari di partito ai vari livelli;
· componenti di consiglio di amministrazione e amministratori di istituto o azienda di edilizia residenziale pubblica;
· appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dal S.U.N.I.A., la cui partecipazione è disciplinata da apposita delibera regolamentare del Comitato direttivo nazionale), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione societaria in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza di 3/4 dei votanti e comunque almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. In ogni caso non è consentito assumere la carica di Presidente.
La candidatura ad assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli nazionali e territoriali, e a consultazioni primarie di coalizione o di partito, regionali, provinciali e comunali relativi al capoluogo di provincia nello stesso ambito territoriale della carica S.U.N.I.A., comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale.
Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra negli organi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.
E’ incompatibile per il Segretario generale e per il Vice-segretario avere incarichi di rappresentanza dell’Organizzazione ed esercitare una libera professione e assumere mandati di assistenza in favore degli iscritti del S.U.N.I.A..
Tali incompatibilità e divieti possono essere derogati, con proposta del massimo organo dirigente della struttura di appartenenza, che deve essere approvata dal Comitato direttivo nazionale.
La eventuale deroga deve in ogni caso prevedere la sospensione da ogni incarico esecutivo per il periodo di svolgimento dell’attività incompatibile.
E’ comunque vietato l’uso delle strutture, risorse o mezzi del S.U.N.I.A. per fini di propaganda elettorale personale e il riferimento al ruolo ed alla carica rivestiti nel S.U.N.I.A. in tutte le comunicazioni utilizzate nell’ambito della carica e della candidatura incompatibili.

Titolo V – Della amministrazione

Articolo 21
Forme di finanziamento

Il S.U.N.I.A.. in conformità ai principi statutari, per conseguire i propri scopi associativi trae i mezzi che costituiscono il fondo comune indivisibile da:
· quote associative i cui riparti, ai sensi dell’articolo 13, devono essere effettuati sulla base delle decisioni degli organi dirigenti garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture;
· sottoscrizioni volontarie;
· contributi pubblici e privati;
· proventi da attività marginali di carattere commerciale, editoriale e da convenzioni;
· beni mobili, e immobili e partecipazioni societarie;
· quote per prestazioni istituzionali previste da norme di legge o altro.

Articolo 22
Controlli amministrativi e attività ispettive – Trattamento dei dati personali

La Segreteria nazionale esercita il controllo sulle Strutture regionali e sulle Federazioni territoriali, anche nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15. In caso di risultanze che richiedano il compimento di ulteriori attività ispettive la Segreteria nazionale richiede al Presidente del collegio nazionale dei sindaci di procedere avvalendosi per le attività ispettive degli organi e delle professionalità interne all’Organizzazione e, per i controlli aventi ad oggetto il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, del Responsabile per la protezione dei dati o suo delegato. Ove il Presidente del collegio dei sindaci ravvisi l’opportunità di utilizzare competenze esterne può decidere di ricorrere anche all’operato degli Ispettori nazionali della CGIL, assicurando personalmente il coordinamento delle attività ispettive in presenza di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, del regolamento e delle vigenti normative nelle materie riguardanti la regolarità di gestione delle risorse e amministrazione ed in particolare:
· rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e di presentazione alla struttura nazionale;
· valutazione dell’equilibrio dei costi e dei ricavi di esercizio per un corretto funzionamento;
· equilibrio tra debiti e crediti;
· eventuali partecipazioni societarie;
· rispetto dei riparti delle quote sindacali secondo quanto stabilito dagli organi competenti;
· rispetto della parte normativa e amministrativa – gestionale del regolamento del S.U.N.I.A. e delle norme di legge e regolamentari contenenti obblighi tributari, fiscali e contributivi a carico dell’associazione.
· rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, delle relative Linee Guida del S.U.N.I.A. e dell’accordo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016.
Qualora da detti controlli emergessero violazioni delle norme amministrative, il Comitato direttivo nazionale e la Segreteria nazionale investono i Comitati direttivi e le Segreterie delle strutture interessate affinché assumano tutti i provvedimenti necessari per ricondurre a normalità e correttezza la situazione.
Ove ciò non dovesse verificarsi gli organi possono dare corso alle procedure di cui agli artt. 13 e 19 dello Statuto.
IL S.U.N.I.A. garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
A tal fine, in considerazione della Struttura organizzativa, come disciplinata dal presente Statuto le Strutture del S.U.N.I.A. sono tra loro contitolari del trattamento e, per l’effetto, l’accordo di contitolarità di cui all’articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 è approvato dai Comitati Direttivi della Struttura Nazionale e delle Strutture Regionali, le quali ultime agiscono anche in nome e per conto delle Strutture provinciali, e, sottoscritto dai Segretari Generali delle relative Strutture.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato dal Comitato Direttivo Nazionale, e designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni previste dall’articolo 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventuali affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture provinciali e territoriali.
Il Comitato Direttivo Nazionale approva le Linee Guida in materia di protezione dei dati personali che dovranno essere eseguite dalle Segreterie dei vari livelli territoriali.

Articolo 23
Attività ammnistrativa – Fondo di solidarietà

L’attività amministrativa del S.U.N.I.A. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che sia correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura, e su una tenuta della contabilità documentata e basata su criteri di chiarezza e trasparenza e nel rispetto delle norme e procedure in materia fiscale e previdenziale. A tale fine devono essere osservate le seguenti procedure:
· predisposizione annuale da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello di “Piano unico dei conti” in conformità al Dlgs 460/97, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione al Bilancio;
· approvazione da parte del Comitato direttivo di ogni struttura territoriale del Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
· provvedere ad ogni sostituzione di segretari generali ad un formale passaggio di consegne.
Ogni struttura deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione dei Sindaci, e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
E’ costituito a livello nazionale un fondo di solidarietà per favorire piani di risanamento ed insediamento delle strutture territoriali, di intesa con le strutture regionali. Il fondo verrà regolamentato con delibera del Comitato Direttivo Nazionale, adottata ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, al primo Comitato direttivo nazionale utile, ove sarà altresì nominata una Commissione composta da almeno due persone, più il Responsabile di organizzazione nazionale.
La Commissione, nei successivi 60 giorni, dovrà presentare al Comitato direttivo nazionale i criteri di finanziamento del fondo e il regolamento di utilizzo.
Il suo utilizzo, anche parziale, sarà demandato alla Segreteria nazionale con successiva ratifica del Comitato direttivo nazionale.

Articolo 24
Autonomia amministrativa

Le strutture Nazionale, regionali e territoriali del S.U.N.I.A. sono associazioni giuridicamente, statutariamente, e amministrativamente autonome.
Il S.U.N.I.A. nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalle Strutture regionali e dalle Federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente che pertanto ne rispondono in proprio.
Le spese necessarie per il funzionamento degli organi dirigenti sono a carico della stessa struttura organizzativa territoriale, regionale e nazionale.

Articolo 25
Sulla cessazione dell’attività

Nel caso che un’organizzazione territoriale del S.U.N.I.A., con delibera adottata dal almeno i 2/3 dei partecipanti al suo Congresso, cessi l’attività, il suo eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare al netto di ogni passività, sarà devoluto a beneficio dell’organizzazione del S.U.N.I.A. immediatamente superiore.
Nel caso che il S.U.N.I.A. nazionale con delibera adottata da almeno i 3/4 dei partecipanti al suo Congresso si sciolga, sia il S.U.N.I.A. nazionale, sia tutte le strutture ad ogni livello, assumeranno, entro 30 gg. dalla data dello scioglimento, le delibere relative alla devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale, immobiliare mobiliare, al netto di ogni passività a beneficio della CGIL.