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STATUTO DEL S.U.N.I.A. NAZIONALE
approvato
dal XIII Congresso Nazionale
in data 17 febbraio 2023

TITOLO 1 – I principi generali

Art. 1
Definizione

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) è una Organizzazione sindacale autonoma e laica che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale garantito a tutti.
L’adesione al S.U.N.I.A. è volontaria.
Essa comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture ed idee politiche.
L’adesione al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.
Il S.U.N.I.A. si riconosce nei principi fondamentali dello Statuto della CGIL con la finalità di affermare un “Sistema di tutela del cittadino“ e una linea di politica abitativa comune e condivisa sviluppando e valorizzando ad ogni livello nazionale e territoriale i rapporti definiti nel Patto federativo tra le due organizzazioni”.
Il S.U.N.I.A.è affiliato allo IUT (International Union of Tenants).
Il S.U.N.I.A. Nazionale ha sede a Roma.

Articolo 2
Scopi e principi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.
Il S.U.N.I.A. propugna l’impegno per il rafforzamento del ruolo dell’Unione Europea, il superamento dei particolarismi nazionali e l’integrazione europea per la definizione di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti. Il S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo nonché dei lavoratori o pensionati proprietari, usufruttuari o beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi:
· i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande;
· gli italiani che risiedono all’estero in relazione a tutte le problematiche abitative nel territorio italiano;
· i migranti.
Il S.U.N.I.A., in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone di realizzare i propri scopi mediante:
· la presenza attiva in tutte le sedi e istanze competenti per contribuire alla soluzione dei problemi strettamente collegati all’assetto ed al governo del territorio, alla normativa e ai diritti degli utenti della casa anche in ambito condominiale, alla sostenibilità ambientale, all’edilizia abitativa, alla qualità e organizzazione della città, alle attrezzature urbane, ai servizi sociali, alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione delle periferie ed alla qualità della produzione edilizia;
· la gestione democratica di tutti gli aspetti della locazione e mediante la contrattazione anche vertenziale, sia individuale che collettiva con la proprietà edilizia, sia pubblica che privata, l’elaborazione di proposte e la sollecitazione di provvedimenti legislativi, la promozione di forme di cooperazione tra soggetti destinatari degli interventi di edilizia sociale;
· la partecipazione diretta degli assegnatari alla gestione democratica ed efficiente del patrimonio alloggiativo pubblico, con particolare riguardo alla sua migliore conservazione, alla applicazione del canone sociale ed alla determinazione dei canoni alloggiativi, tutelando con contenuti solidaristici le condizioni dei più deboli;
· la promozione e la partecipazione in organismi e commissioni per la conciliazione e il componimento stragiudiziale delle vertenze e delle controversie secondo quanto previsto dal Dlgs 43/2010, n. 28, dalla legge 9 agosto 2013 n.69 e dalle direttive e regolamenti UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie;
· la rappresentanza dei proprietari utenti a tutela del cittadino, del lavoratore e del pensionato che sia proprietario, usufruttuario, beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, riconoscendo ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi, un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela, promuovendo tra i proprietari utenti e gli inquilini, nei rapporti condominiali, la cultura della convivenza civile e della partecipazione; e tutelando le esigenze dell’utente proprietario, riconfermandone il ruolo centrale nell’assemblea e rispetto all’amministratore in tutti i rapporti condominiali;
· la tutela dell’utente consumatore dei beni, servizi, e prestazioni connessi all’abitare sia in relazione ai costi e alle tariffe, sia in relazione alla qualità e standard dell’offerta;
· la specifica iniziativa e la sua piena legittimazione, in quanto associazione di tutela e rappresentanza, alle Azioni di classe previste dall’articolo 140 bis del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del Consumo), e dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 (azioni di tutela collettiva nei confronti della pubblica amministrazione) compresa l’iscrizione del S.U.N.I.A. all’elenco previsto dal Decreto 17 febbraio 2022, n. 27 del Ministero della Giustizia recante “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe”;
· il pieno riconoscimento della formazione come scelta politica e organizzativa fondamentale, attuata con la promozione e l’organizzazione di iniziative formative e di aggiornamento degli operatori sindacali e sociali nel settore abitativo, del territorio, dell’ambiente e dei servizi connessi all’abitazione;
· la edizione di pubblicazioni periodiche;
e inoltre:
· promuovendo una costante azione unitaria con il SICET e l’UNIAT;
· sviluppando particolari rapporti di intesa e di collaborazione con le strutture di categoria della CGIL, lo SPI, le associazioni collaterali alla CGIL, nonché con altre Associazioni o Enti che svolgono la loro attività in qualsiasi settore interessi gli inquilini, gli assegnatari, i concessionari e utenti dell’abitazione;
· promuovendo ad ogni livello altre forme associative ed onlus e no profit comunque denominate al fine di raccogliere e sostenere le istanze dei cittadini, tutelandone i legittimi interessi e favorendo il miglior funzionamento degli Enti preposti alla gestione del patrimonio abitativo.
Il S.U.N.I.A. non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 articolo 111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
· rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
· obbligo di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
· assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità e della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati maggiori di età con diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione sindacale, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;
· obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;
· libera eleggibilità degli organi direttivi attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti alle Assemblee congressuali primarie convocate con idonee forme di pubblicità, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni congressuali, ai bilanci e ai rendiconti;
· intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 3
I servizi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale in stretta integrazione con il Sistema servizi CGIL e la sinergia dei servizi fiscali anche mediante convenzioni con INCA ed Enti, Società, singoli professionisti o associati, e con il supporto informatico rappresentato dal sito Internet.
La carta dei servizi è il documento approvato dal Comitato direttivo nazionale che per il supporto e l’orientamento agli iscritti contiene l’insieme degli strumenti interni ed esterni messi a disposizione degli stessi nei vari settori di interesse per i conduttori e i proprietari utenti a livello di convenzioni con professionisti tecnici e legali che devono essere sottoscritte in tutte le strutture ove siano operanti, accordi con i CAAF CGIL, convenzioni per servizi bancari e assicurativi, convenzioni con imprese nei settori edilizi ed energetici. La carta dei servizi approvata dal direttivo nazionale è recepita dalle strutture territoriali integrandola con eventuali altre specifiche convenzioni.
La Consulta dei legali è la struttura costituita da tutti gli avvocati operanti in convenzione con le strutture territoriali. E’ organismo di confronto, dibattito, formazione anche attraverso lo strumento informatico e con il sito Forum dei legali S.U.N.I.A.. Riveste funzioni consultive per il Comitato direttivo nazionale e la Segreteria nazionale e di supporto alla elaborazione di proposte in materia giuridica riguardante i temi di interesse sindacale. Si articola in Consulte regionali che svolgono analoghe funzioni per la struttura regionale. Entro 30 giorni dalla tenuta dei Congressi Nazionale e Regionali, le Consulte eleggono rispettivamente il Presidente della Consulta nazionale e il Presidente della Consulta regionale ove costituita.
Il S.U.N.I.A. ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con società private, anche promuovendone la costituzione, a condizione che i fini sociali e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i principi generali e le finalità del S.U.N.I.A..
Servizi richiesti da non iscritti possono essere forniti esclusivamente in presenza di specifici adempimenti, rientranti nelle finalità istituzionali del S.U.N.I.A., previsti e attribuiti all’organizzazione sindacale dalle normative, quali l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione agli accordi territoriali di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2017, a condizione che:
· non rientrino tra le attività indicate dall’articolo 2195 del Codice Civile;
· siano resi con la medesima struttura e con le modalità organizzative impiegate
per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Organizzazione;
· i corrispettivi versati dal richiedente non eccedano i costi di diretta imputazione e
non riguardino operazioni soggette ad Ires ai sensi articolo 143 comma 1 DPR
22/12/1986 e fuori dal campo Iva ai sensi articolo 4 DPR 26/10/1972 n. 633.

Articolo 4
Tutela e rappresentanza dei proprietari utenti nell’ambito del SUNIA

Il SUNIA garantisce a tutti i livelli, nazionale e territoriale, la rappresentanza dei proprietari utenti a tutela del cittadino, del lavoratore e del pensionato che sia proprietario, usufruttuario, beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, riconoscendo ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi, un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela.
All’uopo il SUNIA, attraverso la nomina, nell’ambito del gruppo dirigente della federazione territoriale, di una figura di responsabile organizzativo dello specifico settore di attività, si propone di:
· promuovere tra i proprietari utenti e gli inquilini, nei rapporti condominiali, la
cultura della convivenza civile e della partecipazione;
· tutelare le esigenze dell’utente proprietà, riconfermandone il ruolo centrale
nell’assemblea e rispetto all’amministratore in tutti i rapporti condominiali;
· fornire direttamente o tramite convenzioni esterne, adeguati servizi ai propri associati;
· elaborare, insieme alle altre Organizzazioni democratiche dell’utenza, linee di
proposta ed iniziative a tutela dell’utenza in generale e del bene casa e dei servizi
connessi all’abitazione.
· assicurare, d’intesa con la segreteria, la visibile configurazione esterna della attività di tutela e la funzionalità operativa per i proprietari utenti
· Il SUNIA rilascia la tessera associativa che, nel caso dei proprietari utenti, deve riportare chiaramente la dicitura “associato proprietario utente”. Nella tessera sara’ riportato accanto al simbolo del SUNIA anche il logo APU per individuare gli associati proprietari utenti aderenti al SUNIA.
Il coordinatore designato opera al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica del SUNIA e dei suoi organismi dirigenti nella definizione delle politiche di tutela degli associati per le tematiche connesse alla proprietà utente ed al condominio nel rispetto delle norme statutarie del SUNIA.
In adempimento di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, il direttivo nazionale del SUNIA può convocare un’assemblea -conferenza nazionale con funzioni di indirizzo politico nelle specifiche materie di interesse della proprietà utente e del condominio.
Le attività di servizio e gli sportelli di consulenza sia del SUNIA che per la proprietà utente sono unificati fatte salve eventuali decisioni in ordine ad una diversa articolazione operativa e territoriale in rapporto alle esigenze organizzative.

Articolo 5
Diritti e doveri dell’iscritto

L’iscrizione al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale, anche attraverso sottoscrizione della delega nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ogni iscritto ha il diritto di:
· partecipare alla formazione della linea politica, delle piattaforme contrattuali e delle deliberazioni del Sindacato;
· essere tutelato dal S.U.N.I.A., in conformità al presente Statuto, nei confronti della controparte pubblica o privata, sul piano vertenziale e su quello legale;
· essere elettore, accedere alle cariche elettive.
Ogni iscritto ha il dovere di:
· rispettare il presente Statuto;
· partecipare all’attività dell’Organizzazione, rendendone viva la vita democratica;
· versare regolarmente le quote associative.
L’iscritto designato ad incarichi in organismi pubblici è tenuto a svolgere il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà mantenere con l’Organizzazione rapporti continui di informazione. Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi designanti.
E’ facoltà degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive alle riunioni degli organi stessi.

Articolo 6
Democrazia e unità sindacale- Forum delle donne

Il S.U.N.I.A. ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.
Democrazia e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’Organizzazione siano:
· la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’Organizzazione stessa e la tutela delle minoranze;
· la garanzia della massima partecipazione di tutti gli iscritti interessati alle decisioni. Tutte le cariche direttive sono elettive; gli organi dirigenti devono essere rinnovati nei termini stabiliti dal presente Statuto. Le vacanze che si verificassero negli organi direttivi, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi interessati, fino al massimo di un terzo dei loro componenti.
Nelle elezioni degli organi direttivi si applica il sistema del voto segreto.
Sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.
Le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza. Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal presente Statuto.
Per l’assunzione di qualsiasi carica direttiva negli organi dirigenti è necessaria l’iscrizione al S.U.N.I.A..
La selezione dei gruppi dirigenti a livello di Segretari generali e componenti della Segreteria deve consentire la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell’incarico di Segretario generale e di membro della Segreteria non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Eventuali deroghe o proroghe proposte devono essere approvate dal Comitato direttivo nazionale.
Le presenti norme avranno decorrenza a partire dal X Congresso.
Le decisioni relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono rimesse agli organi
competenti e devono essere oggetto di periodica verifica da parte degli organi direttivi competenti, in relazione all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.
Al fine di garantire la piena partecipazione alla vita del Sindacato di tutte le compagne impegnate a qualsiasi livello nell’Organizzazione anche per uno specifico contributo all’elaborazione delle scelte politiche e organizzative, viene costituito il forum delle donne. Alla prima riunione utile, il forum previa approvazione di un Regolamento condiviso con la segreteria nazionale del S.U.N.I.A., nominerà il responsabile del forum e la struttura politica necessaria per il suo funzionamento.
In tutte le deliberazioni relative alla nomina negli organismi dirigenti a tutti i livelli dell’Organizzazione devono essere garantiti criteri e scelte che siano ispirati al raggiungimento di una tendenziale parità di rappresentanza di genere.

Titolo II – Forme organizzative e organi di direzione

Articolo 7
Struttura organizzativa

Il S.U.N.I.A. è articolato nelle seguenti strutture:
· federazioni territoriali;
· strutture regionali;
· organi dirigenti nazionali.
Le federazioni territoriali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato, di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento, in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.
Le sezioni di base del S.U.N.I.A. possono essere costituite a livello di quartiere circoscrizionale, comunale o intercomunale.
È facoltà nell’ambito regionale, ove siano presenti particolari condizioni territoriali, sociali, demografiche ed organizzative, costituire una unica federazione regionale che assolve, con le modalità previste dallo Statuto, il compito ed il ruolo delle istanze territoriali.
I comitati di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento permanente con la struttura territoriale del S.U.N.I.A..
La sezione costituisce il primo momento dell’organizzazione di base nei diversi settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale del quadro attivista volontario.
Sua istanza fondamentale è l’assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione che deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Articolo 8
La Federazione territoriale

La Federazione territoriale è l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni e delle attività sindacali sul territorio.
Essa può essere alternativamente costituita in:
· Federazione provinciale;
· Federazione comprensoriale;
· Federazione metropolitana;
· Federazione regionale.
L’adozione di una specifica forma organizzativa spetta al Comitato direttivo nazionale acquisiti gli orientamenti delle realtà capoluogo interessate e della struttura regionale.
Essa gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.
Organi direttivi della Federazione territoriale sono:
· Il Comitato direttivo territoriale;
· la Segreteria.
Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo.
Il Comitato direttivo territoriale e il Collegio dei Sindaci sono eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene di norma ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo territoriale adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
L’ordine del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione del Comitato direttivo territoriale uscente sull’attività svolta dalla Federazione e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per il periodo intercorrente dal precedente Congresso.
Il Congresso decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica, in numero dispari, degli organi direttivi. Il Comitato direttivo territoriale nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina del Segretario Generale territoriale, dell’eventuale Vice Segretario e della Segreteria.
Le riunioni del Comitato Direttivo territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei propri componenti.
Competenze del Comitato direttivo territoriale sono:
· approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
· approvazione del regolamento congressuale;
· approvazione del regolamento del Comitato direttivo territoriale atto a garantirne il corretto funzionamento e del regolamento del trattamento del personale dipendente;
· la definizione delle quote associative annuali previa verifica della loro armonizzazione con quelle definite in ambito regionale e nazionale;
· decisione sull’indirizzo generale dell’attività sindacale sul territorio;
· verifica della attività gestionale;
· individuazione e modalità di funzionamento delle strutture decentrate;
· formazione quadri;
· concorrere, congiuntamente alla segreteria, ad ogni iniziativa e attività finalizzate a rendere concretamente operante la struttura regionale;
Il Segretario Generale territoriale è il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato Direttivo territoriale al Vice Segretario e per assenza di questi ad un componente della Segreteria.
La Segreteria provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura territoriale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo territoriale.
Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo delle attività amministrative della Federazione territoriale. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Comitato Direttivo territoriale deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti